Indennità di discontinuità operatori dello Spettacolo: novità 2026

Gli operatori dello spettacolo, come ogni anno dal 2023, potranno presentare entro il 30/04/2026 la richiesta all’ INPS per ottenere l’indennità di discontinuità riferita all’anno 2025.

Il servizio per la presentazione della domanda è disponibile solitamente da metà gennaio in poi sul sito web dell’Istituto (www.inps.it);  in fondo a questo articolo troverete il tutorial rilasciato dall’istituto per presentare correttamente la domanda relativa al reddito di discontinuità.

Per potere accedere al servizio è necessario autenticarsi con la propria identità digitale:

  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS);
  • eIDAS.

In alternativa al portale web, la prestazione può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

È possibile presentare domanda anche attraverso i Caf ed i Patronati.

La legge di bilancio 2026 ha apportato alcune modifiche, tra cui l’innalzamento del reddito complessivo a 35.000 euro; riportiamo qui di seguito i requisiti aggiornati per accedervi :

  •  essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea o stranieri con permesso di soggiorno valido e risiedere in Italia da almeno un anno;
  • avere un reddito complessivo non superiore ai 35.000 euro (limite innalzato rispetto all’anno scorso) nell’anno precedente alla presentazione della domanda ovvero nel 2025;
  • nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, il reddito da lavoro deve derivare prevalentemente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • aver maturato almeno 51 giornate di contribuzione accreditata al Fondo nell’anno precedente;
  • sei un attore di cinema o audiovisivo? Ti bastano 15 giornate nell’anno precedente, o 30 giornate totali negli ultimi due anni;
  • non essere titolare di trattamento pensionistico diretto;
  • Non possono accedere alla misura le lavoratrici e i lavoratori titolari di contratti a tempo indeterminato, salvo che si tratti di contratti di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità;

Dal 2025 sono abrogate le misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell’indennità di discontinuità.

L’indennità è riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno di riferimento, nel limite di 312 giornate annue complessive. L’indennità giornaliera è pari al 60% della retribuzione media giornaliera del richiedente e calcolata su un massimo di un terzo delle giornate di contribuzione accreditate al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo nell’anno precedente  escluse quelle già coperte da altri contributi o indennità.

Lasciamo qui di seguito il tutorial INPS per fare la domanda dell’ Indennità di discontinuità:

Tutorial AMMORTIZZATORI SOCIALI – Indennità di discontinuità Lavoratori dello spettacolo