Nuovo DPCM in vigore dal 06 marzo al 6 aprile – dettagli mondo Spettacolo e protocollo.

Nuovo DPCM in vigore dal 06 marzo al 06 aprile: le principali novità contenute per il mondo dello spettacolo sono qui di seguito riportate:

Art. 14 (Musei, istituti e luoghi della cultura)

1. Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,è assicurato, dal lunedì al venerdì,con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. A far data dal 27 marzo 2021, il sabato e i giorni festivi, il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.Resta sospesa l’efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all’articolo4, comma 2, secondo periodo, del decreto delMinistro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese.

2.Il servizio di cui al comma 1è organizzatotenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte.

. Sono altresì aperte al pubblico le mostre alle medesime condizioni previste dal presente articoloper musei e istituti e luoghi della cultura.

Art. 15 (Spettacoli aperti al pubblico)

1. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-clube in altri locali o spazi anche all’aperto. A decorrere dal 27 marzo 2021, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-clube in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamentecon posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi.La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzatae, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 400 per spettacoli all’aperto ea 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

2.Le attività devono svolgersi nel rispetto degli allegati 26e27, come eventualmente integrati o modificati con ordinanza del Ministro della salute, nonché dei protocolli o delle linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, eventualmente adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi dei protocolli e nelle linee guida nazionali, e comunque in coerenza con i criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020.

3.Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

Art. 16(Centri culturali, centri sociali e ricreativi, sale da ballo e discoteche, feste e cerimonie, sagre e fiere)

1. Sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbianoluogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

2. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

3. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

Nei link qui di seguito troverete il DPCM integrale ed  i protocolli a cui attenersi per il settore spettacolo:


DPCM testo completo


Protocolli

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