Diversi operatori dello spettacolo si sono visti respingere erroneamente le domande relative ai bonus onnicomprensivi per lo spettacolo di agosto, ottobre e dicembre relative ai D.L.104/137/157.
La circolare INPS n. 143 del 15/01/21 qui allegata fa delle precisazioni al riguardo, specifica tra le altre cose che l’erogazione automatica dei bonus successivi a quelli già accolti non può avvenire nel caso i primi siano stati accettati dopo il riesame della domanda, si attende al riguardo una successiva circolare INPS con indicazioni operative.
E’ possibile chiedere il riesame inviando la documentazione attraverso il link “esiti”, ma consigliamo di utilizzare anche la procedura qui di seguito esposta, anche ai fini di un sollecito al riguardo, visto che tanti operatori dello spettacolo hanno appreso che la propria domanda era stata respinta accedendo alla pagina INPS relativa al Fascicolo Previdenziale del cittadino ( cliccare prestazioni e poi pagamenti), pur riportando la pagina Esiti ” in attesa”.
Vediamo insieme le diverse casistiche e come fare domanda di riesame.
- RESPINTA PERCHE’ IN POSSESSO DI UN RAPPORTO DI LAVORO (QUALE INTERMITTENTE)
In tal caso, come recita la circolare n. 143 del 15/01/21 in riferimento all’indennità Covid n.104 (bonus di agosto) l’unico limite relativo ad un altro rapporto di lavoro dipendente è rappresentato dai contratti in essere come lavoratore a tempo indeterminato (a far data 19/05/20 per il bonus di agosto), diverso da quello INTERMITTENTE; per cui se la vostra domanda è stata respinta in quanto lavoratori dipendenti intermittenti va mandata una mail a riesamebonus600.roma@inps.it (al posto di Roma la vostra città di residenza a cui fa riferimento la sede INPS) entro il termine non perentorio di 20 giorni dalla reiezione.
In questa mail dovrete specificare:
-Nome, cognome , codice fiscale e i vostri recapiti mail e telefonici.
-Il numero di protocollo della domanda in oggetto se è la prima che avete presentato, oppure il protocollo della domanda fatta precedentemente per il bonus di marzo, aprile e maggio, nel caso vi siate affidati alla norma del decreto che recita l’erogazione automatica per chi avesse già percepito i primi bonus come operatore dello spettacolo.
-La richiesta che la domanda per il bonus onnicomprensivo di agosto (D.L. 104), di ottobre (D.L. 137) e di dicembre (D.L. 157) venga accolta, in quanto come recita la circolare Inps .n.143 del 15/01/21 l’unico limite, ai fini della titolarità di lavoro dipendente, riguarda un contratto in essere a tempo indeterminato , e non un rapporto di lavoro come dipendente intermittente (come accade per i soci di Cooperative)
-Eventuale contratto come dipendente intermittente e UNILAV.
- RESPINTA PERCHE’ I CONTRIBUTI DEL 2019 SONO INFERIORI A QUELLI PREVISTI PER IL BONUS ONNICOMPRENSIVO DI € 1000 DEL D.L. 104/137/157 (BONUS AGOSTO, OTTOBRE E DICEMBRE)
Sono state osservate diverse reiezioni per contributi non sufficienti sul range temporale che va dal 01/01/19 al 31/12/19; questo range è ai fini del calcolo è sbagliato, in quanto i bonus onnicomprensivi citati fanno riferimento, come da decreto e come da circolari INPS, a periodi temporali differenti, nel dettaglio :
-a)per il bonus di agosto (D.L. 104) il periodo di calcolo delle 7 o 30 agibilità intercorre dal 01/01/19 al 18/03/20
-b) per il bonus di ottobre (D.L. 137) il periodo di calcolo delle 7 o 30 agibilità intercorre dal 01/01/19 al 29/10/20
-c) per il bonus di dicembre (D.L. 157) il periodo di calcolo delle 7 o 30 agibilità intercorre dal 01/01/19 al 30/11/20
Pertanto se i requisiti delle contribuzioni rientrano in quanto sopra descritto, l’operatore dello spettacolo che se la sia vista respingere erroneamente dovrà mandare una mail a riesamebonus600.roma@inps.it (al posto di Roma la vostra città di residenza a cui fa riferimento la sede INPS) riportando:
-Nome, cognome ,codice fiscale e i vostri recapiti mail e telefonici.
-Il numero di protocollo della domanda in oggetto se è la prima che avete presentato, oppure il protocollo della domanda fatta precedentemente per il bonus di marzo, aprile e maggio, nel caso vi siate affidati alla norma del decreto che recita l’erogazione automatica per chi avesse già percepito i primi bonus come operatore dello spettacolo.
-La richiesta che la domanda per il bonus onnicomprensivo di agosto (D.L. 104), di ottobre (D.L. 137) e di dicembre (D.L. 157) venga accolta (in base alla domanda per cui avete i requisiti), in quanto il periodo di calcolo delle agibilità o contribuzioni non deve considerare il range temporale che va dal 01/01/19 al 31/12/19 ma, come da decreto e da circolari INPS , occorre conteggiarle nel periodo che va rispettivamente dal 01/01/19 al 18/03/2020 (D.L. 104), dal 01/01/19 al 29/10/20, (D.L. 137) oppure dal 01/01/19 al 30/11/20 (D.L.157)
Ricordo a tutti i soci di Puntomusic che siamo a disposizione per aiutarvi a presentare queste domande di riesame.
Condividi su facebook
Condividi su linkedin
Condividi su twitter
Condividi su email