Fondo spettacolo: pensione e contribuzione

Nella circolare n. 163 del 29 ottobre 2021, l’INPS prende in esame le misure in materia pensionistica per la tutela dei lavoratori assicurati al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo. Dopo aver definito la contribuzione utile ai fini delle prestazioni per i lavoratori iscritti al FPLS, il documento di prassi si occupa della contribuzione d’ufficio utile ai fini delle prestazioni, anche con riferimento al gruppo Attori.

Contribuzione al Fondo lavoratori per lo spettacolo

Il requisito dell’annualità di contribuzione per i lavoratori
appartenenti al Gruppo A si considera soddisfatto con 90 contributi
giornalieri a partire dal 1° luglio 2021, per le prestazioni aventi
decorrenza dal 1° agosto 2021.Concorre, a tal fine, anche la eventuale contribuzione relativa ad
attività di insegnamento o di formazione o di carattere promozionale, se
svolta a tempo determinato da lavoratori appartenenti alle qualifiche
professionali di cui al citato Gruppo A, come individuate dal decreto
ministeriale 15 marzo 2005il requisito contributivo richiesto per l’accesso alle prestazioni
dovrà essere valutato in relazione alla nuova annualità di contribuzione
dei 90 contributi giornalieri dei quali i 2/3 devono riferirsi ad
attività lavorativa svolta nel campo dello spettacolo, fermo restando il
perfezionamento del requisito di assicurazione prescritto per il riconoscimento della prestazione.

Diritto alle prestazioni

Ai fini dell’accesso alle prestazioni, l’anzianità assicurativa e contributiva,
utile ai fini della maturazione dell’annualità di contribuzione
necessaria per il conseguimento del diritto alle prestazioni, si intende
maturata con 90 contributi giornalieri dei quali, almeno i 2/3 (60
contributi giornalieri), devono riferirsi ad effettive prestazioni
lavorative svolte nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla
natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, ferma restando la
prevalenza contributiva utile a determinare il diritto alle prestazioni
nell’ambito del Gruppo A.La restante contribuzione necessaria per la maturazione
dell’annualità contributiva minima richiesta utile a pensione (ossia
1/3, corrispondente a 30 contributi giornalieri), potrà riferirsi anche
alla contribuzione figurativa, volontaria, d’ufficio o da riscatto non
correlato a periodi di attività lavorativa riconducibile al settore
dello spettacolo, versata o accreditata al Fondo oppure a contribuzione
delle gestioni previdenziali dell’assicurazione generale obbligatoria
(AGO) nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) e o dei lavoratori
agricoli autonomi (CD/CM), utilizzabile ai fini delle prestazioni a
carico del Fondo.Nella individuazione dei 2/3 di contribuzione riferita ad effettive
prestazioni lavorative svolte nel campo dello spettacolo e del restante
1/3, rileva tutta la contribuzione versata o accreditata alla data di
presentazione della domanda di pensione avente decorrenza non anteriore
al 1° agosto 2021.

Contribuzione d’ufficio

Ai soli fini dell’acquisizione del diritto alla corresponsione dei
trattamenti pensionistici, ai lavoratori che possano far valere
annualmente almeno 60 contributi giornalieri effettivi o figurativi
versati o accreditati nel FPLS, è accreditato d’ufficio, negli anni in
cui la retribuzione globale percepita dal lavoratore non superi quattro
volte l’importo del trattamento minimo in vigore nell’assicurazione
generale obbligatoria, un numero massimo di 60 contributi giornalieri,
fino a concorrenza di 120 contributi giornalieri annui complessivi. In
ogni caso tale accreditamento è consentito per un numero di anni non
superiore a 10. Nel link sottostante l’articolo completo di IPSOA e la circolare INPS 163 DEL 29/10/2021


IPSOA ARTICOLO


CIRCOLARE INPS 163 /2021

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